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Nell'avviso ricevuto il giorno 12 aprile 2019, è citato l'articolo 585 c.3 C.P., mentre, su sollecitazione dello scrivente e per stessa ammissione del vice Procuratore Dott.ssa Francesca Bugané Pedretti, si tratta di refuso, in quanto l'articolo corretto sarebbe il 595 c.3 e non il 585 c.3, come riportato nel documento. In ogni caso la notifica, brevi manu consegnata al sottoscritto dall'ufficiale giudiziario, non contiene alcun riferimento specifico agli addentellati del reato contestato, violando le più basilari norme sul diritto alla difesa ed impedendo così all'indagato di proporre controdeduzioni a difesa. Benché meno è citata la parte lesa! Secondo legge tali evidenti mancanze ed errori materiali nella richiesta di proroga del del termine per la conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura al G.I.P., rendono l'stanza legittimamente impugnabile. Di conseguenza l'indagato chiede formalmente a questo ufficio che la richiesta di proroga delle indagini venga rigettata. Ciò, chiaramente, supportato da quanto di seguito viene esposto, basandosi esclusivamente sulla normativa di legge vigente (c.p.p.) e non su valutazioni personali. Si osserva comunque che la Dott.ssa F. B. P. ha incredibilmente asserito che non è necessario che lo scrivente presenti alcunché a sua difesa, ritenendo comunque valida la stesura e la notifica del documento di richiesta di proroga delle indagini. Inaudito!
Cosa dice la legge
La richiesta della Procura della Repubblica di proroga del termine per le indagini preliminari deve rispettare i requisiti previsti dall’articolo 406 c.p.p. : la richiesta deve contenere (i) l’esposizione della notizia di reato, (ii) l’esposizione dei motivi che la giustificano. L’indagato in assenza dei requisiti richiesti dalla norma citata può chiedere il rigetto della richiesta di proroga del termine di durata delle indagini preliminari al Giudice per le indagini preliminari competente.
1. Il requisito della necessaria “indicazione della notizia di reato” non risulta rispettato ove l’Inquirente adotti generico riferimento ad una norma di legge che si presume violata, omettendo di specificare il fatto per cui si procede, facendovi riferimento solo apparente. In tale circostanza l’indagato può proporre opposizione in quanto è impossibilitato a conoscere della pretesa illiceità del contegno lui ascrivibile. La richiesta di proroga del termine di indagine ex art. 406 c.p.p. deve avere un contenuto non dissimile dalla indicazione contenuta nell'informazione di garanzia e deve comunque essere in grado di «orientare» l’indagato, almeno in linea di massima, circa la sostanza dell’addebito che gli viene mosso, considerato che quando la richiesta viene presentata, si versa in una fase nella quale, per definizione, la notitia criminis e, conseguentemente, il tema delle indagini sono ormai «maturi»; in assenza di tali requisiti, la richiesta di proroga delle indagini deve quindi essere respinta. (Uff. indagini preliminari Trib. Pavia, 30 maggio 2000, in Foro Ambrosiano, 2000, 338, n. MIUCCI).
2. Il secondo requisito essenziale per la richiesta di proroga è l’indicazione dei motivi che la giustificano: «la richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, da notificare all’indagato per consentirgli di “controdedurre”, deve contenere, ai sensi dell’art. 406 c.p.p., l’indicazione della notizia di reato e l’esposizione dei motivi che giustificano la proroga» (Cassazione penale sez. II 05 giugno 2014 n. 30228, in dejure.com; Cassazione penale sez. V 04 dicembre 2012 n. 5782, in dejure.com; Cass. Pen., Sez. VI, sent. 6 agosto 1992). La “giusta causa” deve integrare e dare atto di «obiettive esigenze investigative afferenti la natura, la qualità e la quantità degli accertamenti da svolgere», tali da esigere un tempo di espletamento superiore a quello previsto dall’art. 405 c.p.p.: «in carenza di tali indicazioni il presupposto della giusta causa non può reputarsi integrato» (Uff. indagini preliminari Trib. Bologna, 17 luglio 1991, Manini, in C.D., 1991, 5, 36; Trib. Salerno, 18 novembre 1997, Tarantino, in Archivio Nuova Procedura Penale, 1997, 789).
Si segnala inoltre come per giusta causa impossibilitante il rispetto del termine fissato per la chiusura delle indagini preliminari il legislatore ha voluto riferirsi a ragioni oggettive, riconducibili alla natura del procedimento e non a ragioni di ordine generale, strutturali, personali od organizzative; pertanto, ove la valutazione dell’intrinseca natura del procedimento non consenta di ritenere le indagini necessarie di impegno gravoso, la richiesta di proroga va rigettata.
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